Eventi Sismici
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Agevolazioni popolazioni terremotate
COLPITE DA EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
In seguito agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, con il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, (convertito con la legge 15 dicembre 2016 n. 229), e con il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (convertito con la legge 7 aprile 2017, n. 45), il governo ha adottato disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi, volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite.
In particolare, l’articolo 48, comma 2, ha previsto che, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) introduca con propri provvedimenti:
norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, e che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto provveda a;
disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture (i cui pagamenti sono stati sospesi) e;
individuare le agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, nonché le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Il provvedimento emanato dall’ARERA è la Del. 429/2020/R/com, Del. 111/2021/R/com e Del. 34/2022/R/com.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO
Il d.l. 189/2016, c.m.i, ha previsto la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento per tutte le utenze situate nei comuni rientranti nel cratere sismico (come individuati negli allegati 1, allegati 2 e 2-bis).
Le date dei 3 eventi sismici costituiscono il termine iniziale dal quale decorrono in automatico le misure adottate in favore dei soggetti con immobile situato in uno dei Comuni dei 3 allegati.
Fanno eccezione i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, rientranti nell’Allegato 2, in relazione ai quali non è previsto alcun automatismo.
Con i sopracitati provvedimenti l’Autorità ha provveduto a dapprima a sospendere i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per un periodo di:
6 mesi per tutti i beneficiari (sospensione automatica)
+ ulteriori 6 mesi in caso di immobile inagibile (solo su richiesta del soggetto danneggiato, che produca idonea documentazione attestante l’inagibilità dell’immobile e il nesso di causalità con gli eventi sismici)
Il periodo di sospensione dei termini di pagamento decorre a partire dalla data del sisma di riferimento (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
La sospensione è automatica (per i primi 6 mesi) per tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni del cratere sismico e per i soggetti alloggiati nelle strutture temporanee/di emergenza, mentre per gli altri soggetti danneggiati è subordinata alla presentazione della perizia asseverata o dichiarazione di inagibilità (entro 12/18 mesi dall’evento).
TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
Per tutti i settori la delibera 252/2017/R/com prevede quanto segue:
– l’azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
– che le componenti tariffarie soggette a regolazione vengano ridotte del 100%. In particolare:
– per il settore elettrico e il settore gas si fa riferimento alle componenti di rete e agli oneri generali;
– per il settore idrico si fa riferimento ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Le agevolazioni sono riconosciute per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
– Le agevolazioni previste dall’ARERA sono cumulabili con il bonus elettrico, il bonus gas e con eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente relativamente al servizio idrico.
MODALITÀ DI OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI NON AUTOMATICHE
ISTANZA – Presentata dal soggetto avente diritto all’esercente la vendita e al gestore del SII, contenente, oltre agli elementi identificativi del contratto:
Autocertificazione di aver risieduto alla data indicata (a scelta tra 24 agosto, 26 ottobre e 18 gennaio) nella unità immobiliareper la quale viene fatta richiesta (qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare)
Copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o equivalente documentazione, sull’inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente/utente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Perizia asseverata che certifichi il nesso di causalità tra l’inagibilità dell’immobile e gli eventi sismici, da fornire entro un anno dalla presentazione dell’istanza, pena sospensione dell’agevolazione (ad eccezione dei soggetti con fornitura sita nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto)
In considerazione delle difficoltà nell’ottenimento delle perizie e dichiarazioni di inagibilità l’Autorità ha concesso a tutti gli utenti un periodo di 18 mesi per la presentazione della documentazione attestante il diritto all’agevolazione.
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, tutti i soggetti che staranno usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del SII.
ESTENSIONE E «PORTABILITÀ» DELL’AGEVOLAZIONE
Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
Il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.
MODIFICA INDIRIZZO DI RECAPITO DELLE FATTURE (BOLLETTE)
Qualora in cui fosse necessario modificare l’indirizzo di recapito delle fatture relativamente al punto di fornitura originario è possibile contattare il numero verde gratuito 800.292433;
EVENTI SISMICI
Con riferimento alle utenze site nelle zone rosse, nelle SAE e nei MAPRE e alle utenze e forniture relative a immobili inagibili site nel centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai sensi della Delibera ARERA 111/2021/R/com, i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della bolletta di conguaglio di cui alle Delibere ARERA 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, sono sospesi fino all’emissione di una nuova bolletta di conguaglio ricalcolata sulla base dei recenti provvedimenti di ARERA.
Sulle rate non pagate di cui sopra, non verrà applicata la disciplina della morosità per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento
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