Informazioni, Servizi e Modulistica
- Homepage
- Informazioni, Servizi e Modulistica
Informazioni e Reclami
Le richieste di informazioni o i reclami scritti possono essere inoltrati ad ASPM Energia S.r.l. utilizzando i moduli disponibili e i seguenti canali :
inviando tramite posta ordinaria le richieste all’indirizzo
Via Martiri dell’insurrezione, 13 26015 Soresina (CR)
inviando le richieste alla mail info@aspmenergia.com
inviando le richieste tramite pec all’indirizzo commerciale.protocollo@legalmail.com
In alternativa per i reclami è possibile non utilizzare i moduli disponibili, inviando una comunicazione scritta avente i seguenti contenuti minimi :
- Nome e cognome
- Indirizzo di fornitura
- Indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o indirizzo mail a cui inoltrare la risposta scritta
- Codice alfanumerico del POD/PDR e se non disponibile il codice cliente
- Breve descrizione dei fatti contestati
- Indicare il servizio a cui ci si riferisce (Energia Elettrica, Gas Naturale, Entrambi)
Altri Moduli
Di seguito vengono riportati alcuni moduli utilizzabili per l’esecuzione di alcune attività afferenti alla fornitura di energia elettrica e gas (attività tecniche o richieste commerciali). Le stesse potranno essere inoltrate :
- inviando tramite posta ordinaria le richieste all’indirizzo: Via Martiri dell’insurrezione, 13 26015 Soresina (CR)
- inviando le richieste alla mail info@aspmenergia.com
- inviando le richieste tramite pec all’indirizzo commerciale.protocollo@legalmail.it
Accise e Iva sull’energia elettrica e il gas naturale
ACCISE SUL GAS NATURALE | ||||
---|---|---|---|---|
Uso autotrazione | Uso combustione per usi industriali | Produzione energia elettrica | Uso combustione per usi civili | |
Gas Naturale | € 0,00331 al m3 D.L. 06/12/2011, n. 201, art 15, co. 1/ | € 0,012498 al m3 DPCM 15/01/1999 | € 0,45 per mille m3 1. 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 631,lettera b), punto 5) | consumi fino a 120 m3 annui: € 0,044 per m3 consumi superiori a 120 m3 annui e fino a 480 m': € 0,175 per m3 consumi superiori a 480 m3 annui e fino a 1560 m': € 0,170 per m3. consumi superiori a 1560 m3 annui: € 0,186 per m3 D.Igs. 02/02/2007, n. 26, art. 2, comma 1, Ictt. a)| |
Gas naturale territori di cui all'art. 1 del DPR 06/03/1978, n. 218 (T.U. Leggi sul Mezzogiorno) | consumi fino a 120 m3 annui: € 0,038 per m3 consumi superiori a 120 m annui e fino a 480 m3: € 0,135 per m3 consumei superiori a 480 m3 annui e fino a 1560 m3: € 0,150 per m3 D.Igs. 02/02/2007, n. 26, art. 2, comma 1, lett. b) |
|||
IMPOSTE | USI CIVILI | USI INDUSTRIALI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fascia di consumo annuo | < 120 m3 | 120-480 m3 | 480-1.560 m3 | > 1.560 m3 | < 1,2 M(m3) | > 1,2 M(m3) |
ACCISA | ||||||
Normale | 4.4 | 17.5 | 17 | 18.6 | 1.2498 | 0.7499 |
Territori ex Cassa del Mezzogiorno(A) | 3.8 | 13.5 | 12 | 15 | 1.2498 | 0.7499 |
ADDIZIONALE REGIONALE(B) | ||||||
Piemonte | 2.2 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.6249 | 0.52 |
Veneto | 0.7747 | 2.3241 | 2.5823 | 3.0987 | 0.6249 | 0.5165 |
Liguria | ||||||
– zone climatiche C e D | 2.2 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.6249 | 0.52 |
– zona climatica E | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.6249 | 0.52 |
– zona climatica F | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.6249 | 0.52 |
Emilia-Romagna | 2.2 | 3.09874 | 3.09874 | 3.09874 | 0.6249 | 0.51646 |
Toscana | 2.2 | 3.0987 | 3.0987 | 3.0987 | 0.6 | 0.52 |
Umbria | 0.5165 | 0.5165 | 0.5165 | 0.5165 | 0.5165 | 0.5165 |
Marche | 1.55 | 1.81 | 2.07 | 2.58 | 0.6249 | 0.52 |
Lazio | ||||||
– territori ex Cassa del Mezzogiorno(A) | 1.9 | 3.099 | 3.099 | 3.099 | 0.6249 | 0.516 |
– altre zone | 2.2 | 3.099 | 3.099 | 3.099 | 0.6249 | 0.516 |
Abruzzo | ||||||
– zone climatiche E e F | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 0.6249 | 0.516 |
– altre zone | 1.9 | 2.3241 | 2.5823 | 2.5823 | 0.6249 | 0.516 |
Molise | 1.9 | 3.0987 | 3.0987 | 3.0987 | 0.62 | 0.52 |
Campania | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.6249 | 0.52 |
Puglia | 1.9 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 0.6249 | 0.51646 |
Basilicata | 1.9 | 2.58228 | 2.58228 | 2.58228 | 0.6249 | 0.51646 |
Calabria | 1.9 | 2.582 | 2.582 | 3.099 | 0.6249 | 0.5165 |
ALIQUOTA IVA(C) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Fonte: elaborazione ARERA A) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. (B) L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia ha disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o dagli accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise. (C) Di norma l’aliquota IVA è pari al 10% per gli usi industriali e per gli usi civili con consumi fino a 480 m3/anno e al 22% per gli usi civili con consumi superiori. L’aliquota del 5% è temporaneamente fissata da alcuni provvedimenti governativi: inizialmente stabilita per il IV trimestre 2021, la riduzione è stata prorogata per tutto il 2022. |
||||||
ACCISA - IMPOSTA ERARIALE | c€/kWh | |||
---|---|---|---|---|
USI DOMESTICI | Forniture per abitazione di residenza anagrafica („prima casa") | Forniture fino a 3Kw* | Consumi fino a 150 kWh/ mese | 0 |
Consumi oltre 150 kWh/ mese | 2.27 | |||
Forniture oltre 3Kw | 2.27 | |||
Forniture per non residenti („seconde case") | 2.27 | |||
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Forniture con qualsiasi livello di consumo | 1.25 | ||
ALTRI USI | Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese | Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1.25 | |
Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 0.75 | |||
Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese | Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1.25 | ||
Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 4820 € in misura fissa | |||
In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente |
||||
IVA SUL GAS | Aliquota | |
---|---|---|
USI CIVILI | fino ai consumi di 480 Smc/anno | 10% |
oltre i consumi di 480 Smc/anno | 22% | |
quote fisse/anno | 22% | |
USI INDUSTRIALI | Per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafiche. edi presidente ela Revistica 26 ot3)re e ne nell) | 10% |
Società che impiegano il gas nella centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas metano destinato alla produzione e autoproduzione di energia | 10% | |
Altre attività | 22% | |
IVA SULL'ENERGIA ELETTRICA | Aliquota | |
USI DOMESTICI e assimilati - Servizi condominiali (edifici esclusivamente residenziali) | 10% | |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 22% | |
ALTRI USI | Per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafiche, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte ta ela al di tanai cereto del Presidente dela Republica 26 dali re 1972 | 10% |
Altre Attività | 22% |
Mix Energetico
Composizione del mix energetico nazionale e del mix di approvvigionamento di Aspm Energia S.r.l. nel 2022 e nel 2023
Il GSE, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 luglio 2009 ha determinato, in collaborazione con Terna, i mix di combustibili utilizzati per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, ivi inclusa l’energia elettrica importata nel 2022 e 2023, come riportato nella tabella. Il mix energetico nazionale e il mix di approvvigionamento della società di vendita ASPM Energia determinati per l’anno 2022 sono dati consuntivi, mentre per i dati relativi al 2023 sono preconsuntivi e saranno oggetto di successivo aggiornamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.gse.it
Nazionale 2022*
*dati a consuntivo
No Data Found
ASPM 2022*
*dati a consuntivo
No Data Found
Nazionale 2023*
*dati pre-consuntivo
No Data Found
ASPM 2023*
*dati pre-consuntivo
No Data Found
Tutela Clienti Finali
Bonus Sociale
Bonus sociali per disagio economico
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica e/o per gas naturale.
Bonus sociale EE
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare:
con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Il bonus è valido per dodici mesi e verrà rinnovato se permangono le condizioni di disagio economico.
Il bonus EE per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.
Pertanto sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente il bonus agli aventi diritto.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Bonus sociale EE per disagio fisico
Hanno diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Per accedere al bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). È indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Bonus sociale GAS
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) appartenenti ad un nucleo familiare:
con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Il bonus sociale GAS è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido per dodici mesi e verrà rinnovato se permangono le condizioni di disagio economico.
Il bonus sociale GAS è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.
Pertanto sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di gas naturale, permettendo di erogare automaticamente il bonus agli aventi diritto. Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Morosità
Interessi di mora
Qualora il Cliente sia un consumatore o un condominio, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle bollette, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle bollette, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio (Cliente buon pagatore) sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale.
Azioni in caso di mancato o parziale pagamento
Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta, il Fornitore costituirà in mora il Cliente con comunicazione di costituzione in mora inviata con raccomandata o PEC, indicando un termine per il pagamento delle bollette scadute. Il Fornitore specificherà nella comunicazione di costituzione in mora le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento ed addebiterà al Cliente le spese, del sollecito, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.
Nel caso di Cliente di gas o di energia elettrica di grandi dimensioni e di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore non consentano la riduzione di potenza, trascorsi ulteriori 40 giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della raccomandata/PEC di costituzione in mora, il Fornitore potrà richiedere la sospensione della fornitura.
Nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni e qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza, trascorsi ulteriori 25 giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della raccomandata/PEC di costituzione in mora, il Fornitore potrà richiedere la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione di potenza. Infatti, nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura con le spese relative alla riduzione, sopra indicata, a carico del Cliente.
Pertanto, nel caso in cui il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora e comunque nel rispetto dei termini minimi sopra riportati, il Fornitore, decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
Nel caso in cui a seguito di sospensione/chiusura della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell’insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del Contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto e richiedere al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti: a) copia delle bollette non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della stessa comunicazione; c) copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima bolletta pagata; e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del Contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
Il Cliente è tenuto al pagamento degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione nel limite del costo sostenuto dal Fornitore nei confronti del Distributore locale. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione/chiusura della fornitura per morosità o, con riferimento a clienti EE, una riduzione di potenza. Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore locale la richiesta di riattivazione della fornitura.
In deroga a quanto previsto dal presente articolo, ASPM Energia può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà risolto di diritto.
Nel caso di morosità di Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l’estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. A seguito della risoluzione, in mancanza di switching, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
Nel caso di morosità del Cliente di gas naturale titolare di un PDR non disalimentabile il Fornitore procederà alla costituzione in mora tramite lettera raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 45 giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il Cliente titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del Contratto per inadempimento e alla successiva richiesta, al SII, di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
ASPM Energia si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Dal 1° gennaio 2017 il cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Accertamenti della sicurezza post contatore
Con l’Allegato A alla Delibera 40/2014/R/gas e s.m.i. (Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas), in vigore da 1 luglio 2014, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato con regole stringenti, finalizzate al miglioramento della sicurezza, la regolazione degli accertamenti della sicurezza post-contatore per gli impianti domestici.
Il provvedimento prevede l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore (allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità) a fronte della realizzazione di un impianto gas.
Il compito di accertamento della documentazione è affidato al Distributore, mentre il Venditore è coinvolto in quanto interfaccia con il Cliente. ASPM Energia ha il compito di:
- informare il Cliente di quanto previsto dalla Delibera 40/2014/R/gas;
- fornire al Cliente la documentazione necessaria compilata nella parte di propria competenza.
L’accertamento documentale in capo al Distributore risulterà positivo qualora la documentazione esaminata sia conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.
L’accertamento documentale è necessario nei casi di:
- impianti di utenza di nuova realizzazione, qualora trattasi di richiesta di attivazione della fornitura
- impianti di utenza modificati o trasformati, qualora trattasi di richiesta di:
- attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;
- attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole)
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del Cliente o per disposizione motivata dal Distributore
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente per variazione della portata termica complessiva dell’impianto
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del Cliente per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto
- riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati
Gli importi unitari, al netto delle imposte, riconosciuti al Distributore per l’esecuzione degli accertamenti documentali sono i seguenti:
- euro 47,00 per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW
- euro 60,00 per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW
- euro 70,00 per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW
Di seguito è possibile scaricare gli allegati previsti da normativa:
Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore – Allegato F/40
Assicurazione Clienti Finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
• i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
• i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800 16.66.54 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
Se avete denunciato un sinistro da incidente da gas e desiderate ricevere informazioni sullo stato della pratica telefonate al Numero Verde CIG 800 92.92.86.
Il numero verde CIG è attivo dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30, il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza.
Le informazioni sullo stato delle pratiche aperte possono essere richieste anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo assigas@cig.it o fax al numero 02.72001646.
In caso di sinistro, il cliente dovrà compilare il modulo di denuncia sinistro. Il modulo è scaricabile su www.aspmenergia.com e su www.cig.it.
Il modulo compilato andrà inviato a (eventualmente anticipato via fax al 02.72001646 e/o via mail a assigas@cig.it):
CIG – Comitato Italiano Gas
Via Larga, 2
20122 Milano (MI).
Codice etico e Modello 231
ASPM ENERGIA Srl ha pubblicato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Al contempo, ha pubblicato anche il Codice Etico che riporta i principi etici e di comportamento a cui sono tenuti tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società, quali Amministratori, Dipendenti e tutti coloro che si relazionano con essa quali ad esempio fornitori di merci e servizi.
Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ex D.Lgs. 231/2001 e il Codice Etico sono disponibili e scaricabili al seguente link:
Informativa sul Trattamento dei dati personali
Ex Art 14 del GDPR Ricontatto
Guida alla bolletta 2.0
Offerta Chiara Luce & Gas
Ideale per uso domestico, per il tuo condominio o la tua Impresa.
Offerta Placet Luce & Gas
È un’offerta di mercato libero che prevede condizioni contrattuali standard